La stagione estiva è ormai alle porte, i lavori di ripristino e di manutenzione nelle piscine scoperte stanno per essere ultimati, la selezione del personale prosegue speditamente per non farsi trovare impreparati all’apertura degli impianti natatori.
All’interno di questo contesto si inserisce la figura dell’assistente bagnanti, più comunemente chiamato “bagnino”, ossia colui che è preposto a garantire la sicurezza in acqua, salvaguardando l’incolumità dei bagnanti.
L’inquadramento normativo dell’assistente bagnanti non può prescindere dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.02.1951, successivamente modificata dal Decreto Ministeriale del 25.08.1989 sulla Sicurezza negli Impianti Sportivi, che all’art. 110 dispone che il servizio di salvataggio in una piscina pubblica debba essere svolto “da almeno due bagnini all’uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile”. In Italia infatti, oltre alla F.I.N. – Sezione Salvamento, possono rilasciare il brevetto di abilitazione anche la S.N.S. (Società Nazionale di Salvamento) e la F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).
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