Collegio di Garanzia dello Sport e giusto processo
Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, con la decisione n. 8 del 15.02.2016, ha affermato che nei procedimenti dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva deve essere garantito il giusto processo e la motivazione delle decisioni deve essere chiara e sintetica.
In particolare, l’organo di giustizia sportiva di ultimo grado, istituto nel luglio del 2014 in sostituzione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e del TNAS, richiamando l’articolo 2, commi 2, 4 e 5 Codice della Giustizia Sportiva Coni, ribadisce che:
– il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo;
– la decisione del giudice è motivata e pubblica;
– il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.
Si tratta di principi generali, mutuati dall’ordinamento giuridico statale, cui devono conformarsi i Giudici Sportivi e che, prima ancora di essere sanciti nel Codice della Giustizia Sportiva, hanno fatto il loro ingresso nell’ambito dell’ordinamento sportivo attraverso le disposizioni contenute nello Statuto del Coni, nonché tramite i Principi di Giustizia Sportiva dettati dal Consiglio Nazionale del Coni.
Corollario di tali principi è che, anche nel caso di rigetto di una domanda o di una eccezione, la parte soccombente deve essere messa in condizione di comprendere su quali basi e secondo quale opinio juris sia stata disattesa la propria domanda e/o eccezione.
Nel caso di specie, la Corte sportiva d’Appello della Federazione Italiana Rugby, in rigetto del ricorso in appello e a conferma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale, si pronunciava riguardo alle circostanze attenuanti invocate dalla società reclamante Mogliano Rugby S.S.D. a.r.l., “non ritenendole tali da giustificare una diminuzione della sanzione, viepiù in considerazione delle circostanze di fatto in cui si è determinata l’infrazione che ha determinato il provvedimento oggetto del presente reclamo”.
Il Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dal Mogliano Rugby avverso la decisione di secondo grado, ha invece ritenuto carente, così come esposta nella sentenza della Corte Sportiva d’Appello, la motivazione in merito ad un fatto controverso e decisivo per la causa, ossia l’applicazione delle circostanze attenuanti utili alla diminuzione della sanzione inflitta.
La violazione dei principi sanciti dal Codice della Giustizia Sportiva ha portato all’accoglimento parziale del ricorso con rinvio della decisione alla Corte sportiva d’Appello, che dovrà pronunciarsi applicando il principio di diritto affermato dal giudice di ultimo grado.
La decisione adottata dal Collegio di Garanzia dello Sport, chiamato a svolgere le funzioni che nell’ordinamento dello Stato sono proprie della Cassazione, dimostra che la giustizia sportiva, ferma restando la specificità che la contraddistingue, ha intrapreso un percorso finalizzato alla creazione di un sistema di garanzie all’interno di un ordinamento giudiziario che, pur essendo autonomo ed indipendente, sta sempre più assomigliando a quello statale, in ragione dell’adozione di principi che si ispirano al concetto di giusto processo, enunciato dall’art. 111 della Costituzione.
Decisione n. 8 - 2016 Collegio di Garanzia dello Sport
Decisione n. 1 - 2015-2016 Corte Sportiva d'Appello Federugby