La figura dell’assistente bagnanti
La stagione estiva è ormai alle porte, i lavori di ripristino e di manutenzione nelle piscine scoperte stanno per essere ultimati, la selezione del personale prosegue speditamente per non farsi trovare impreparati all’apertura degli impianti natatori.
All’interno di questo contesto si inserisce la figura dell’assistente bagnanti, più comunemente chiamato “bagnino”, ossia colui che è preposto a garantire la sicurezza in acqua, salvaguardando l’incolumità dei bagnanti.
L’inquadramento normativo dell’assistente bagnanti non può prescindere dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15.02.1951, successivamente modificata dal Decreto Ministeriale del 25.08.1989 sulla Sicurezza negli Impianti Sportivi, che all’art. 110 dispone che il servizio di salvataggio in una piscina pubblica debba essere svolto “da almeno due bagnini all’uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile”. In Italia infatti, oltre alla F.I.N. – Sezione Salvamento, possono rilasciare il brevetto di abilitazione anche la S.N.S. (Società Nazionale di Salvamento) e la F.I.S.A. (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).
Una prima modifica alla disciplina viene apportata dal Decreto del Ministero della Sanità dell’ 11.07.1991, il cosiddetto Atto d’Intesa tra Stato e Regioni. L’art. 6, comma 3, del D.M. in questione prevede la presenza necessaria di un assistente bagnanti per vasche di superficie inferiore ai 100 mq, mentre per vasche di dimensioni maggiori devono essere almeno due fino a 600 mq di superficie, uno in più ogni ulteriori 600 mq di superficie. Inoltre, viene previsto che il servizio di salvataggio, nel periodo di utilizzazione delle vasche per corsi di addestramento, allenamento sportivo o gare, possa essere svolto da istruttori e/o allenatori purché abilitati alle operazioni di salvataggio e primo soccorso.
Una seconda modifica viene introdotta dal Decreto del Ministero dell’Interno del 18.03.1996, concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, che all’art. 14, in merito al numero degli assistenti che devono essere impiegati, così dispone:“Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 50 mq. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d’acqua di superficie superiore a 400 mq. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d’acqua in ragione di 1 ogni 500 mq. Per vasche oltre 1.000 mq dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq”.
E ancora, relativamente ai requisiti necessari per svolgere la mansione: “Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Durante l’addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall’istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto”.
Successivamente, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni del 2003, viene raggiunto un accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. Si tratta di un documento che non costituisce né una legge né una norma, ma solo un insieme di indicazioni che ogni singola Regione è tenuta a recepire con un proprio atto normativo. Al punto 4 di tale accordo si legge: “L’assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina. L’assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti”.
In merito occorre precisare che non tutte le Regioni si sono adoperate per recepire in sede locale i dettami dell’accordo sopra menzionato. Così come bisogna sottolineare il fatto che le Regioni più ligie al dovere, a causa dell’estrema concisione delle indicazioni loro rivolte, hanno goduto di una certa libertà per quanto riguarda l’individuazione dei parametri relativi all’organizzazione del servizio di assistenza.
L’ultima modifica è invece contenuta nel D. Lgs. 28.01.2016, n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, che assegna al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la competenza per il riconoscimento della professione di assistente bagnante.
La disciplina dell’assistente bagnanti, come si è potuto leggere in queste righe, è stata oggetto di continui mutamenti, talvolta attuati da un legislatore superficiale e poco attento alle dinamiche di gestione degli impianti natatori. La produzione legislativa delle Regioni ha contribuito, seppur in maniera parziale, ad attenuare l’incertezza creatasi negli anni precedenti, ma è auspicabile un nuovo intervento da parte del legislatore nazionale per colmare la scarsa chiarezza normativa.