La responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione ed il contagio da COVID-19
Premessa generale
L’intento del presente articolo è di fare chiarezza in merito alla responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione e il contagio da COVID-19.
In particolare, tale responsabilità riguarda gli organizzatori di eventi e manifestazioni sportive o di attività organizzata (allenamenti, gare ecc.) e ai gestori di impianti sportivi.
L’integrarsi, o meno, della suddetta responsabilità, dipende dalla capacità dei citati soggetti di garantire l’incolumità fisica degli utenti (atleti, collaboratori, spettatori, ecc.), attraverso l’adozione di tutte le cautele e misure idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (ciò vale sia per la responsabilità civile, sia per quella penale).
La nuova figura del referente COVID
Il suo compito è quello di coordinare e verificare il rispetto delle disposizioni dei protocolli Covid-19, emanati dall’Ente affiliante il sodalizio sportivo (tramite delega fiduciaria).
E’ fin da subito importante sottolineare che il legale rappresentante del sodalizio sportivo, risponde sempre, ex art. 2049 c.c., verso i terzi danneggiati: tecnici, dirigenti, ecc.
Alla luce del dettato normativo dell’art. 2049 c.c. «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti»
La citata disposizione normativa trasferisce la responsabilità al soggetto economicamente più forte, a prescindere dalla sua effettiva colpa (c.d. responsabilità oggettiva per fatto altrui).
La responsabilità in caso di contagio
Prima di tutto occorre che la struttura si sia già attivata per adottare tutte le misure preventive per evitare il contagio e/o la diffusione del Covid-19 (posizione di garanzia).
Importante è sottolineare che vige comunque la presunzione di innocenza, inoltre l’onere della prova è in capo al P.M. al fine dell’accertamento del dolo o della colpa. Fin da subito evidenziamo come tale prova sia configurabile in una c.d. probatio diabolica: dove è avvenuto il contagio?
Infatti, dimostrare il nesso causale tra contagio ed attività sportiva, provando che sia avvenuto in palestra e non altrove (probatio diabolica) è praticamente impossibile.
In particolare, è fondamentale precisare che il legale rappresentante di ASD e SSD soggiace alle conseguenze dell’art. 40 co.2 c.p. e deve adottare in via preventiva tutte le cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (c.d. scriminante sportiva).
In sintesi
RESPONSABILITA’ PENALE (reato di lesioni / omicidio colposo):
- Presunzione di innocenza ed onere della prova in capo al P.M.
- Il nesso di causalità deve essere provato con criteri rigorosi e non rispetto a un grado di probabilità.
RESPONSABILITA’ CIVILE (risarcimento del danno biologico):
- Il nesso causale deve essere provato con criteri meno rigorosi, anche per presunzioni: Colpa negligenza, imprudenza e imperizia.
- Vale la regola del più probabile che non (valutazione ex post).