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Plusvalenze Juventus – La decisione della Corte Federale di Appello

La Corte Federale di Appello della FIGC ha ribaltato la decisione del Tribunale Federale ritenendo che la società FC Juventus s.p.a. ha commesso un illecito grave e ripetuto. I nuovi atti provano l’intenzionalità. Intercettazioni inequivoche ed evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture.

Alleghiamo le motivazioni della corte Federale di Appello, seguiranno sicuramente reazioni da parte della Juventus FC che potrete seguire direttamente sul nostro sito.

 

Nuoto: stop alle transgender nelle gare femminili

A seguito di votazione espressa favorevolmente dal 71% dei 152 partecipanti al congresso straordinario di Budapest, è stata assunta una decisione storica che prevede eccezione soltanto nel caso in cui la transizione avvenga prima del raggiungimento del secondo livello di sviluppo nella Scala di Tanner (approssimativamente all’età di 12 anni).

E poiché un provvedimento del genere ha necessità di essere presentato come inclusivo anziché includente, ecco che la federazione internazionale sta pensando a una svolta che conduca verso l’istituzione di una terza divisione di gare oltre alla maschile e alla femminile, quella che verrà definita ‘open’ perché aperta alla partecipazione di atleti e atlete il cui genere sessuale sia diverso rispetto a quello biologico di nascita. Maggiori informazioni

Processo plusvalenze, Tribunale Figc: “Non esiste metodo per valutazione dei calciatori”

Il 15 aprile il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica, ha prosciolto tutti i dirigenti e i club coinvolti e deferiti dalla Procura Federale accusati di avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili, nell’indagine sulle plusvalenze.

La citata Corte si è  così espressa in quanto è impensabile che esista e venga applicato “il metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato”.

La responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione ed il contagio da COVID-19

Premessa generale
L’intento del presente articolo è di fare chiarezza in merito alla responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione e il contagio da COVID-19.
In particolare, tale responsabilità riguarda gli organizzatori di eventi e manifestazioni sportive o di attività organizzata (allenamenti, gare ecc.) e ai gestori di impianti sportivi.
L’integrarsi, o meno, della suddetta responsabilità, dipende dalla capacità dei citati soggetti di garantire l’incolumità fisica degli utenti (atleti, collaboratori, spettatori, ecc.), attraverso l’adozione di tutte le cautele e misure idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (ciò vale sia per la responsabilità civile, sia per quella penale).

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L’atleta dilettante e l’atleta professionista nello sport della boxe

La distinzione tra atleta professionista ed atleta dilettante in generale trova origine dalla nozione di attività sportiva professionistica e dilettantistica, la cui fonte normativa è la   L. 91/1981.

Le singole federazioni sportive, su delega del legislatore, devono qualificare un’attività sportiva come professionistica o dilettantistica.

Questo potere è esercitato solo da sei federazioni sportive, tra cui quella pugilistica, che hanno istituito il settore professionistico accanto a quello dilettantistico.

Inoltre, la FPI, al fine di ottemperare all’obbligo di conformarsi al dettato dell’art. 90 della L. 289/2002, poi modificato dalla L. 128/2004, ha   previsto nel suo Statuto che gli affiliati siano esclusivamente società e associazioni sportive dilettantistiche. Maggiori informazioni

Allenamenti di squadra dopo il coronavirus

L’Ufficio per lo Sport del Governo ha pubblicato, in un documento di 36 pagine, le linee guida per gli allenamenti degli sport di squadra ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e).

A seguito dell’emanazione del suddetto documento, sarà compito delle singole Federazioni, DSA ed EPS, emanare appositi protocolli attuativi. Il tutto tenendo conto delle raccomandazioni fornite e delle specificità delle singole discipline per garantire, da parte dei gestori degli impianti, delle associazioni e/o di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione, il rispetto delle misure di sicurezza. Maggiori informazioni