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Plusvalenze Juventus – La decisione della Corte Federale di Appello

La Corte Federale di Appello della FIGC ha ribaltato la decisione del Tribunale Federale ritenendo che la società FC Juventus s.p.a. ha commesso un illecito grave e ripetuto. I nuovi atti provano l’intenzionalità. Intercettazioni inequivoche ed evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture.

Alleghiamo le motivazioni della corte Federale di Appello, seguiranno sicuramente reazioni da parte della Juventus FC che potrete seguire direttamente sul nostro sito.

 

Processo plusvalenze, Tribunale Figc: “Non esiste metodo per valutazione dei calciatori”

Il 15 aprile il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica, ha prosciolto tutti i dirigenti e i club coinvolti e deferiti dalla Procura Federale accusati di avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili, nell’indagine sulle plusvalenze.

La citata Corte si è  così espressa in quanto è impensabile che esista e venga applicato “il metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato”.

Interdizione ed operazioni antidoping

Il Tribunale Federale della FIR (Federazione Italiana Rugby) con Decisione n. 7 dell’ 8 marzo 2017 si è pronunciato in merito al deferimento proposto nei confronti di un dirigente della società Amatori Catania (affiliata alla FIR) per violazione  dell’art. 20 del Regolamento di Giustizia avendo lo stesso presenziato ad un prelievo antidoping e sottoscritto il relativo verbale in qualità di dirigente della società nonostante si trovasse in periodo di interdizione.

Maggiori informazioni

Sentenza TAR del Lazio n. 3055/2016: la F.I.P.A.V. condannata al pagamento della somma di euro 208.500,00 in favore dell’atleta Greta Cicolari

CicolariCon una sentenza sicuramente destinata a costituire un illustre precedente, il TAR del Lazio ha condannato la Federazione Italiana Pallavolo al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 208.000,00 in favore della giocatrice di beach volley Greta Cicolari. Il TAR ha infatti accolto il ricorso con cui la suddetta atleta aveva chiesto:
1) l’annullamento della decisione n. 16/2014 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso che la Cicolari aveva proposto avverso la decisione della Corte Federale F.I.P.A.V. (C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014), che a sua volta aveva confermato la sanzione della sospensione per sei mesi da ogni attività federale, inferta alla ricorrente dalla Commissione Giudicante Nazionale F.I.P.A.V. in data 10 ottobre 2013 (decisione prima confermata anche dalla Commissione di Appello Federale F.I.P.A.V. – C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014);
2) la condanna della F.I.P.A.V. al risarcimento del danno.

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