Il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo Protocollo di attuazione delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, aggiornato al nuovo DPCM del 2 marzo 2021, che ha sostituito il precedente protocollo del 22 ottobre 2020.
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Ho raccolto, e classificato per argomenti, i principali chiarimenti che il ministero dello sport ha pubblicato con riferimento allo svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle tre aree in cui è suddiviso il territorio nazionale a seguito dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020.
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Durante questi giorni difficili molti operatori del settore sportivo si sono chiesti quale sarà il futuro delle competizioni e degli allenamenti, in seguito all’introduzione da parte del Governo delle misure, sempre più restrittive, previste dall’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 e volte alla prevenzione ed al contrasto del contagio da SARS-COV-2.
Premessa generale
L’intento del presente articolo è di fare chiarezza in merito alla responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione e il contagio da COVID-19.
In particolare, tale responsabilità riguarda gli organizzatori di eventi e manifestazioni sportive o di attività organizzata (allenamenti, gare ecc.) e ai gestori di impianti sportivi.
L’integrarsi, o meno, della suddetta responsabilità, dipende dalla capacità dei citati soggetti di garantire l’incolumità fisica degli utenti (atleti, collaboratori, spettatori, ecc.), attraverso l’adozione di tutte le cautele e misure idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (ciò vale sia per la responsabilità civile, sia per quella penale).
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Violazione delle norme previste dal DPCM
Illecito amministrativo
Sanzione pecuniaria del pagamento della somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, salvo che il fatto costituisca reato (Art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33).