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PROROGA DEL CONI DEL TERMINE ENTRO CUI NOMINARE IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI IL “SAFEGUARDING”

Con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data odierna, anche in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di cui all’articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/221, si è provveduto a prorogare sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, secondo il quale le “Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021”.

I chiarimenti del Dipartimento dello sport riferiti all’attività sportiva nelle tre aree

Ho raccolto, e classificato per argomenti, i principali chiarimenti che il ministero dello sport ha pubblicato con riferimento allo svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle tre aree in cui è suddiviso il territorio nazionale a seguito dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020.
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Competizioni ed allenamenti: il quadro normativo dopo il DPCM del 3 dicembre 2020

Durante questi giorni difficili molti operatori del settore sportivo si sono chiesti quale sarà il futuro delle competizioni e degli allenamenti, in seguito all’introduzione da parte del Governo delle misure, sempre più restrittive, previste dall’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 e volte alla prevenzione ed al contrasto del contagio da SARS-COV-2.

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La responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione ed il contagio da COVID-19

Premessa generale
L’intento del presente articolo è di fare chiarezza in merito alla responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione e il contagio da COVID-19.
In particolare, tale responsabilità riguarda gli organizzatori di eventi e manifestazioni sportive o di attività organizzata (allenamenti, gare ecc.) e ai gestori di impianti sportivi.
L’integrarsi, o meno, della suddetta responsabilità, dipende dalla capacità dei citati soggetti di garantire l’incolumità fisica degli utenti (atleti, collaboratori, spettatori, ecc.), attraverso l’adozione di tutte le cautele e misure idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (ciò vale sia per la responsabilità civile, sia per quella penale).

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Sentenza TAR del Lazio n. 3055/2016: la F.I.P.A.V. condannata al pagamento della somma di euro 208.500,00 in favore dell’atleta Greta Cicolari

CicolariCon una sentenza sicuramente destinata a costituire un illustre precedente, il TAR del Lazio ha condannato la Federazione Italiana Pallavolo al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 208.000,00 in favore della giocatrice di beach volley Greta Cicolari. Il TAR ha infatti accolto il ricorso con cui la suddetta atleta aveva chiesto:
1) l’annullamento della decisione n. 16/2014 dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso che la Cicolari aveva proposto avverso la decisione della Corte Federale F.I.P.A.V. (C.U. n. 2 del 20 febbraio 2014), che a sua volta aveva confermato la sanzione della sospensione per sei mesi da ogni attività federale, inferta alla ricorrente dalla Commissione Giudicante Nazionale F.I.P.A.V. in data 10 ottobre 2013 (decisione prima confermata anche dalla Commissione di Appello Federale F.I.P.A.V. – C.U. n. 9 del 7 gennaio 2014);
2) la condanna della F.I.P.A.V. al risarcimento del danno.

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