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PROROGA DEL CONI DEL TERMINE ENTRO CUI NOMINARE IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI IL “SAFEGUARDING”

Con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data odierna, anche in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di cui all’articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/221, si è provveduto a prorogare sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, secondo il quale le “Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021”.

I chiarimenti del Dipartimento dello sport riferiti all’attività sportiva nelle tre aree

Ho raccolto, e classificato per argomenti, i principali chiarimenti che il ministero dello sport ha pubblicato con riferimento allo svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle tre aree in cui è suddiviso il territorio nazionale a seguito dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020.
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Competizioni ed allenamenti: il quadro normativo dopo il DPCM del 3 dicembre 2020

Durante questi giorni difficili molti operatori del settore sportivo si sono chiesti quale sarà il futuro delle competizioni e degli allenamenti, in seguito all’introduzione da parte del Governo delle misure, sempre più restrittive, previste dall’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 e volte alla prevenzione ed al contrasto del contagio da SARS-COV-2.

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La responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione ed il contagio da COVID-19

Premessa generale
L’intento del presente articolo è di fare chiarezza in merito alla responsabilità dei sodalizi sportivi in caso di violazione dei protocolli per la prevenzione e il contagio da COVID-19.
In particolare, tale responsabilità riguarda gli organizzatori di eventi e manifestazioni sportive o di attività organizzata (allenamenti, gare ecc.) e ai gestori di impianti sportivi.
L’integrarsi, o meno, della suddetta responsabilità, dipende dalla capacità dei citati soggetti di garantire l’incolumità fisica degli utenti (atleti, collaboratori, spettatori, ecc.), attraverso l’adozione di tutte le cautele e misure idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva (ciò vale sia per la responsabilità civile, sia per quella penale).

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L’atleta dilettante e l’atleta professionista nello sport della boxe

La distinzione tra atleta professionista ed atleta dilettante in generale trova origine dalla nozione di attività sportiva professionistica e dilettantistica, la cui fonte normativa è la   L. 91/1981.

Le singole federazioni sportive, su delega del legislatore, devono qualificare un’attività sportiva come professionistica o dilettantistica.

Questo potere è esercitato solo da sei federazioni sportive, tra cui quella pugilistica, che hanno istituito il settore professionistico accanto a quello dilettantistico.

Inoltre, la FPI, al fine di ottemperare all’obbligo di conformarsi al dettato dell’art. 90 della L. 289/2002, poi modificato dalla L. 128/2004, ha   previsto nel suo Statuto che gli affiliati siano esclusivamente società e associazioni sportive dilettantistiche. Maggiori informazioni