I chiarimenti del Dipartimento dello sport riferiti all’attività sportiva nelle tre aree
Ho raccolto, e classificato per argomenti, i principali chiarimenti che il ministero dello sport ha pubblicato con riferimento allo svolgimento dell’attività sportiva all’interno delle tre aree in cui è suddiviso il territorio nazionale a seguito dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020.
Differenza tra attività dilettantistica ed attività ludico-motoria
L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.
L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.
Cosa si intende per attività individuale
Per attività individuale si intende quella svolta senza contatto con altri soggetti e nel rispetto della distanza interpersonale (due metri per l’attività sportiva ed un metro per l’attività motoria).
Cosa si intende per palestra
Con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuale che di squadra.
Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19
Si tratta dell’apposito protocollo adottato dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) o dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate dai suddetti organismi sportivi.
Utilizzo delle palestre scolastiche
Le attività organizzate da ASD/SSD, in orario extrascolastico, nelle palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui all’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM 3 dicembre 2020.
Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, di livello agonistico, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di preminente interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all’art. 1, comma 9, lettera e). Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all’aperto per le attività che il DPCM consente di svolgere all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e senza alcun assembramento. In questo caso, è inibito l’uso degli spogliatoi interni.
Utilizzo degli spogliatoi
Gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Gli allenamenti e le competizioni nazionali sono consentiti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate.
In forza di ciò, per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi. Per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio bisogna prevedere uno spazio minimo di 12 mq per persona. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente all’entrata dello spogliatoio.
È vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa. In queste aree deve essere comunque assicurato il distanziamento.
È inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti.
Attività sportiva nei parchi
Salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dalla autorità locali e nell’assoluto rispetto del divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 è consentito svolgere attività sportiva, anche amatoriale, o attività motoria solo all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Qualora il parco si trovi in una zona indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), fermo restando il divieto di assembramento, dalle 5:00 alle 22:00 l’attività motoria andrà svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione con l’obbligo del distanziamento e dell’utilizzo del dispositivo di protezione individuale; l’attività sportiva parimenti, andrà svolta esclusivamente all’aperto e in forma individuale, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
Uso della bicicletta
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.
Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autodichiarazione.
Attività motoria fuori dal comune di residenza
La possibilità di spostamento dipende dall’inserimento della regione in uno scenario di media, eleva o massima gravità.
Negli scenari a elevata gravità, sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio comune).
Negli scenari a massima gravità, è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Fermo restando quanto esposto sopra, in via generale, è consentito svolgere attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minorenni o le persone non completamente autosufficienti.
Infine, nel caso ci si trovi all’interno di una regione considerata a massima gravità (zona rossa), è consentito svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, con l’utilizzo del dispositivo di protezione individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza e del divieto di non assembramento. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
Trasferte degli atleti
Il trasporto è consentito soltanto in caso di eventi di competizioni sportive, organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) che siano organizzati all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Per lo spostamento degli atleti citati in premessa, sarà necessario applicare quanto previsto dall’art. 9 del DPCM 3 novembre 2020, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie. Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’obbligo da parte dei responsabili di informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.); la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità).
Allenamento di un atleta tesserato per una società che si trova in un comune differente da quello in cui egli risiede
Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.
Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), in base all’art 3 comma 4 lett. a), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.
Allenamento oltre le ore 22:00
Si ritiene ammissibile allenarsi oltre le ore 22:00, poiché in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.
Attività di personal training
Le attività di personal training, c.d. «one to one», potranno continuare solo se si tratta di attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.
Pesca sportiva e gare di pesca
Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, come di evince dall’art.1, comma 9, lettera d) del DPCM 3 novembre 2020, la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.
Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa che al momento di un controllo durante la fase di spostamento si dovrà provare il possesso di uno dei tre motivi.
Centri di danza
I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all’art.1 comma 9 lett. f) del DPCM del 3 dicembre 2020. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.
Allenamenti degli sport di contatto presso centri e circoli sportivi
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Con riferimento alle discipline sportive che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 qualifica come sport da contatto, sarà possibile svolgere, sempre all’aperto, a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e previo rispetto del distanziamento.
Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), anche gli allenamenti svolti nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Centri tennis e padel amatoriali
Il tennis ed il padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Corsi in piscina
I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM.
Corsi di pattinaggio su pista e su ghiaccio
Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.
Tuttavia, negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Attività di yoga e pilates
Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, e aree attrezzate, o in centri o circoli sportivi, all’aperto. Negli scenari di massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Attività di scuola calcio e di altri sporti di squadra
L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.
Negli scenari a massima gravità (zona rossa), sono sospese, dall’art. 3, comma 4, lettera d), anche le attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli all’aperto.
Attività sportive all’interno di strutture tensostatiche o pressostatiche
AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.
Tuttavia, è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture solo con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi, pertanto l’aerazione naturale deve essere garantita da aperture laterali dirette all’esterno pari almeno al 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.
In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno, di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.
Confini attività sportiva in zona rossa
Nella “zona rossa” è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Confini attività sportiva in zona arancione
È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis). Inoltre, è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.