Interdizione ed operazioni antidoping
Il Tribunale Federale della FIR (Federazione Italiana Rugby) con Decisione n. 7 dell’ 8 marzo 2017 si è pronunciato in merito al deferimento proposto nei confronti di un dirigente della società Amatori Catania (affiliata alla FIR) per violazione dell’art. 20 del Regolamento di Giustizia avendo lo stesso presenziato ad un prelievo antidoping e sottoscritto il relativo verbale in qualità di dirigente della società nonostante si trovasse in periodo di interdizione.
Il Tribunale, non condividendo la tesi difensiva secondo cui nel verbale non sarebbe stata indicata la presenza del soggetto deferito in qualità di dirigente e che l’assistere ad un prelievo antidoping non costituirebbe un’attività sportiva né un’attività di ambito federale, ha condannato il dirigente della società Amatori Catania all’interdizione di mesi 6 aumentati fino a 12 a causa della ravvisata recidiva, nonché la società stessa alla sanzione pecuniaria di € 250,00 ed aumentata fino ad € 500,00 per la medesima ragione, in quanto “la presenza alla operazioni di prelievo antidoping e la sottoscrizione del relativo verbale costituisce attività configurabile come di rappresentanza svolta nella qualità di dirigente di società affiliata alla FIR, ed indipendentemente dalla esplicita indicazione di tale qualità nel verbale”