Obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati da società ed associazioni sportive dilettantistiche – novità 2015
Il comma 5 dell’art. 25 della legge n. 133 del 13 maggio 1999 aveva introdotto, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti, ricevuti od effettuati da tali enti, quando l’importo degli stessi era superiore ad euro 516,46.
Tale previsione è stata modificata dall’articolo 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, che l’obbligo di tracciabilità riguarda i pagamenti, ricevuti od effettuati dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche, di importo pari o superiore a 1.000,00 euro. In altri termini i pagamenti di tale importo, o d’importo superiore, dovranno essere necessariamente ricevuti od eseguiti tramite conti correnti bancari o postali, intestati ai suddetti enti, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
Pare inoltre opportuno aggiungere che il ministero delle finanze aveva chiarito, sia con il decreto del 26 novembre 1999, n. 473, sia con la successiva circolare n. 43/E dell’8 marzo 2000, che i versamenti ed i pagamenti possono essere eseguiti o ricevuti anche mediante carte di credito o bancomat, nonché attraverso altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci ed adeguati controlli quali possono essere, ad esempio, gli assegni non trasferibili intestati alla associazione o società sportiva destinataria.
L’inosservanza di siffatto obbligo comporta:
– la decadenza, per l’associazione o società sportiva dilettantistica, dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
– l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 471, del 18 dicembre 1997, ovvero la sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 2.065,00.
Per quanto attiene alla sanzione della perdita delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare, con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, che l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui i sono venuti meno i requisiti, ivi compreso quindi anche il requisito della tracciabilità dei pagamenti.
E’ importante inoltre ricordare che dal 1° gennaio 2017 la violazione dell’obbligo della tracciabilità dei pagamenti comporterà soltanto la sanzione amministrativa (prevista dall’art. 11 del decreto legislativo n. 471, del 18 dicembre 1997) e non anche la perdita delle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.