La distinzione tra atleta professionista ed atleta dilettante in generale trova origine dalla nozione di attività sportiva professionistica e dilettantistica, la cui fonte normativa è la L. 91/1981.
Le singole federazioni sportive, su delega del legislatore, devono qualificare un’attività sportiva come professionistica o dilettantistica.
Questo potere è esercitato solo da sei federazioni sportive, tra cui quella pugilistica, che hanno istituito il settore professionistico accanto a quello dilettantistico.
Inoltre, la FPI, al fine di ottemperare all’obbligo di conformarsi al dettato dell’art. 90 della L. 289/2002, poi modificato dalla L. 128/2004, ha previsto nel suo Statuto che gli affiliati siano esclusivamente società e associazioni sportive dilettantistiche. Maggiori informazioni