Sintesi degli illeciti che si possono integrare in caso di violazione delle norme previste dai DPCM e dai protocolli emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS), nonché delle conseguenti sanzioni che possono derivare in capo agli atleti, associazioni sportive e società sportive
Violazione delle norme previste dal DPCM
Illecito amministrativo
Sanzione pecuniaria del pagamento della somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, salvo che il fatto costituisca reato (Art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33).
Violazione dei protocolli emanati dalle FSN, DSA ed EPS
Illecito amministrativo
Sanzione pecuniaria del pagamento della somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, salvo che il fatto costituisca reato (Art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33).
Illecito disciplinare
Si applica il procedimento disciplinare previsto del codice di giustizia sportiva dell’organismo sportivo (FSN,DSA,EPS) e la conseguente sanzione disciplinare.
Dichiarazioni mendaci nell’autodichiarazione
Reato ex art. 495 C.P.
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Reato ex. art.483 C.P.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.